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In questa categoria rientrano tutte le questioni che vedono coinvolti i membri di una famiglia.

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Vi rientrano tutte quelle controversie che, ove non composte bonariamente, si tratteranno dinnanzi al Giudice preposto.

Fra queste rientrano senz’altro i casi di separazione, divorzio e le questioni ad essi inerenti quali mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione di casa coniugale, divisione del patrimonio comune.

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Lo studio si occupa anche di redigere le "convenzioni matrimoniali", che sono gli accordi matrimoniali o prematrimoniali che vengono utilizzati principalmente per regolare il regime patrimoniale tra i futuri sposi e detti accordi sono stipulabili ai sensi dell’articolo 162 codice civile anche dai coniugi. Questi in corso di matrimonio possono modificare il regime patrimoniale e l’indirizzo di vita comune ricorrendo proprio al regime di autonomia negoziale della convenzione matrimoniale.

Gli accordi matrimoniali/prematrimoniali devono essere realizzati mediante un atto pubblico trascritto ex articolo 2647 codice civile che, ai fini della pubblicità dichiarativa, va annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Tra le convenzioni matrimoniali abbiamo la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall'art. 167 c.c. Si applica l'art. 162 c.c., valevole per tutte le convenzioni matrimoniali, secondo il quale il fondo è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c.

Oltre a questi casi lo studio tratta anche le fattispecie di elevata conflittualità fra i coniugi avvalendosi di strutture esperte e qualificate.

Fornisce consulenze orientate ai coniugi al fine di tutelare il proprio patrimonio personale sia nei confronti di terzi che nei confronti reciproci anche in via preventiva rispetto all’ipotetica crisi relazionale.


Si consiglia in caso di crisi di rapporto coniugale di essere molto accorti e chiedere un parere prima ancora che la crisi matrimoniale degeneri in separazione. Appare opportuno valutare, insieme a consulenti esterni specializzati, diverse opzioni strategiche da seguire per tutelare gli interessi economici e contestualmente mantenere rapporti equilibrati con l’altro coniuge, ponendo attenzione esplicitamente all’interesse della prole.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA

 

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